Bonus sanificazione al via: dal 20 luglio 2020 parte la fase di invio della comunicazione delle spese sostenute e da sostenere entro il 31 dicembre secondo quanto previsto dall’articolo 125 del Decreto Rilancio.

Si avrà tempo fino al 7 settembre per la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sulla sanificazione e sarà poi l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a render noto il reale ammontare del bonus riconosciuto.

Il credito d’imposta spettante non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 60.000 euro e sarà calcolato sulle spese sostenute dal 1° gennaio.

Regole ed istruzioni nel dettaglio su credito d’imposta per la sanificazione, per mascherine, gel disinfettanti e DPI sono contenute nel:

– provvedimento (Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub)

– circolare (Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio)

pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020.

L’elenco delle spese ammissibili è particolarmente ampio: via libera anche al bonus per la sanificazione “in economia”, effettuata dai dipendenti dell’azienda.

Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assume la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, ha introdotto le regole per il bonus sanificazione.

Beneficiari del bonus sanificazione sono i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 fornisce le istruzioni per l’accesso al bonus sanificazione del 60%: servirà inviare un’apposita comunicazione dal 20 luglio ed entro il 7 settembre.

I titolari di partita IVA avranno diritto ad un rimborso del 60% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 60.000 euro per beneficiario.

L’importo reale sarà tuttavia parametrato in base al totale delle risorse disponibili: sono 200 milioni quelle a disposizione, ed in caso di richieste di importo superiore a tale soglia l’Agenzia delle Entrate fornirà una percentuale di calcolo, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettantitermometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

Le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze riconosciute, saranno agevolabili anche se relative ad attività svolte in economia dal soggetto beneficiario.

L’impresa potrà optare per la sanificazione fai da te, senza perdere il diritto al credito d’imposta del 60%, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

L’importo della spesa incentivabile potrà essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).

Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

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