Nota dell’ispettorato nazionale del lavoro 13 marzo 2020, n. 89

Adempimenti datoriali – Valutazione Rischio Emergenza Coronavirus

A fronte di numerosi dubbi in merito all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativo all’emergenza attuale per il diffondersi del contagio legato al Coronavirus, l’ispettorato nazionale del lavoro, in una nota del 13 marzo 2020, n. 89, ha chiarito come muoversi.

Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del DVR.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio ” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, ” integrarlo” come previsto dall’art. 271 del D. Lgs. 81/08.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro, ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. in tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzazione e procedurali tecnicamente attuabili.

Pertanto, visto il diffondersi dell’infezione coronavirus, le modalità di trasmissione, e visto anche il difficile controllo dello stesso, si ritiene INGIUSTIFICATO l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione al rischio associato all’infezione. Diverso ovviamente è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-saniario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, si ritiene utile redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato) assicurando al personale anche adeguati DPI.

E’ di tutta evidenza, inoltre che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonchè da un’indeterminazione valutativa che non può essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio, nonchè per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai gruppi di Esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.

In ragione di quanto esposto è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano contro dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonchè dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Dovrà quindi essere istituito un documento ad integrazione del DVR o una procedura per dimostrare di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008.

Tale procedura dovrà essere redatta dal datore di lavoro con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS.

[Estratto da Ambiente e Sicurezza, link https://www.ambientesicurezzaweb.it/coronavirus-i-chiarimenti-sul-dvr/]


Quindi ricapitolando: “Devo aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?”

Assolutamente no! E’ opportuno comunque redigere una procedura ad hoc con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS

Contattaci per avere maggiori informazioni al numero 030 3533404

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