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Il Decreto Liquidità Imprese pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale prevede, fra le altre misure, numerose sospensioni e rinvii di versamenti.

In particolare è prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

– per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;

– per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, fatti slittare al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;

– i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;

– non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

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