Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte  domenica 22 marzo 2020,  il decreto che riguarda la CHIUSURA delle “attività produttive non necessarie” come nuova misura per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.

Il decreto sancisce che da lunedì 23 marzo e fino al 3 aprile “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”, ovvero nella lista acclusa al decreto, e visibile qui in basso e scaricabile/stampabile a questo link.

 

In Regione Lombardia sono state però attuate delle misure ancora più restrittive, in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020. Per cui – a scopo prudenziale – vale il principio che  laddove l’ordinanza di Regione Lombardia è più stringente rispetto al decreto emanato dal Governo è l’ordinanza di Regione Lombardia a valere.

Il presidente Attilio Fontana conferma questa lettura  “Noi il nostro provvedimento l’abbiamo preso e ho dato l’incarico ai miei giuristi di capire se la mia ordinanza continua a rimanere in vigore nonostante ci siano dei contrasti rispetto al provvedimento del governo. La prima risposta è stata che laddove l’ordinanza è più rigorosa di quella del governo e dato che la finalità è quella di tutelare la salute della mia cittadinanza, secondo il primo parere che mi è stato dato, vale la mia ordinanza. Pero` se il governo me lo dicesse, eviteremmo di fare qualche ricorso per impugnare il mio provvedimento. E anche per dire chiaramente ai nostri cittadini cosa si può fare e cosa no“.

 

Per cui vi invitiamo:

  1. a controllare se la vostra attività rientra nell’elenco di quelle che possono rimanere aperte sulla base del DPCM 22 marzo 2020 (di seguito l’elenco);
  2. se la vostra attività è presente, verificare anche che il proseguimento sia ammesso dall’ordinanza di Regione Lombardia (di seguito l’elenco).

Di seguito l’elenco completo delle attività artigianali e commerciali che potranno rimanere aperte. Sulla colonna di sinistra è indicato il codice ATECO.

Sintesi misure Regione Lombardia (qui testo completo):

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Scarica qui l’allegato 2 della Regione Lombardia –> ALLEGATO 2

Scarica qui il DPCM 11 marzo 2020 –> DPCM 11 marzo 2020

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