Dal 1° APRILE sul sito dell’INPS si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che  il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, cosiddetto “Cura Italia”, riserva per il mese di marzo Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

 

L’INPS, con il messaggio che potete visualizzare a questo link, ha comunicato delle nuove procedure di accesso ai servizi telematici:

Dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:
 
  • Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • Dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

 

ATTENZIONE – Il sito dell’Inps potrebbe non essere disponibile a causa dell’alto numero di accessi.

 

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini nel sito internet dell’Inps da questa pagina.

Questa è la procedura da seguire:

1⃣ Entrare nel sito INPS
2⃣ Cliccare sull’apposito banner “Indennità 600 euro” oppure entrare direttamente sul sito INPS da questo link.
3⃣ Procedere per Accesso servizi on line e Accedere con PIN, SPID, CNS o CIE
4⃣  Selezionare “Indennità COVID-19″
5⃣ Selezionare “Invio Domanda” e procedere con la compilazione e invio della domanda

 

Per ottenere il PIN:

1⃣ Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin oppure collegarsi direttamente a questa pagina
2⃣ Cliccare servizio Richiesta Pin Online
2⃣ Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video

N.B: Per richiedere l’indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

 

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
    Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

  • non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
  • non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest’ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

 

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per maggiori dettagli visitare il sito INPS e il sito del MEF.

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