L’Agenzia delle Entrate interviene con alcuni chiarimenti utili alle imprese.

Tra le spiegazioni più attese c’erano quelle relative ai termini di emissione fattura elettronica e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici.

Per le fatture elettroniche  è stato spiegato che l’emissione non rientra fra i provvedimenti sospesi, anche tenendo conto dei riflessi di natura commerciale, come la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi.

Lo stesso vale per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi elettronici, eccezion fatta per coloro che si avvalgono del non utilizzo del registratore elettronico sino al 30 giugno, inviando i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo.

Tra gli altri temi affrontati, l’Agenzia chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi, può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Pubblichiamo qui la versione completa della circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.

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