Fondo WILA – Campagna Straordinaria COVID19 2020

FONDO WILA Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

Il Fondo Integrativo Lombardo – WILA ha deliberato una Campagna Straordinaria COVID-19 rivolta ai dipendenti iscritti al Fondo, ai loro famigliari (coniugi/conviventi e figli) e alle aziende iscritte.

Oltre alle misure straordinarie, si è deciso di sospenderela contribuzione al fondo per agevolare le imprese iscritte  e sono state individuate nuove prestazioni nel Nomenclatore Straordinario COVID-19 anno 2020.

 

Di seguito i dettagli delle misure straordinarie.

Per i lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso
  • Rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio

Per prestazioni effettuate c/o strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute: l’importo non indennizzato da UniSalute di 30 euro, sarà rimborsato dal Fondo Wila in forma direttaRimborso richiedibile solo tramite gli sportelli Wila.

 

Per i famigliari (coniugi/conviventi e figli) dei lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Ricovero ospedaliero
    L’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni.
  • Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Isolamento domiciliare.
    L’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, o altra collocazione stabilita dall’autorità sanitaria, per un periodo non superiore a 14 giorni.

Per le imprese dei lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione del lavoratore per Covid-19 quali: mascherine, guanti e occhiali di protezione. 

Massimale a disposizione:

  • aziende da1 a 5 dipendenti fino a € 100,00
  • aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00
  • aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00
  • aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00

 

 

Qui l’allegato in pdf, stampabile e scaricabile, di tutte le misure prese.

 

Salute e sicurezza sul lavoro: bando Inail-Isi posticipato

In seguito all’adozione delle misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, l’Inail ha deciso di posticipare l’avvio della procedura per l’assegnazione dei fondi del bando Isi 2019, decima edizione dell’iniziativa con cui l’Istituto a partire dal 2010 ha messo a disposizione oltre 2,4 miliardi di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decisione dell’Istituto tiene conto della chiusura di interi settori di attività, che impedirebbe a molte imprese di partecipare al bando.

Il calendario aggiornato di tutte le tappe dell’iter di accesso ai finanziamenti, che avrebbe dovuto prendere il via il 16 aprile con la prima fase dedicata all’inserimento online delle domande, sarà pubblicato entro il prossimo 31 maggio sul sito dell’Inail, nella sezione dedicata al bando Isi 2019. Se a quella data dovessero persistere restrizioni tali da non garantire un’ampia partecipazione, la pubblicazione del calendario potrebbe però subire un ulteriore slittamento. Restano invece invariate le modalità di partecipazione.

Con una nota indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali, nei giorni scorsi la Direzione centrale prevenzione dell’Istituto aveva già disposto la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini amministrativi previsti nei bandi Isi precedenti e lo stop alla decorrenza dei termini per la realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento. La sospensione viene applicata anche alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima dello scorso 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.

Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti

L’Agenzia delle Entrate interviene con alcuni chiarimenti utili alle imprese.

Tra le spiegazioni più attese c’erano quelle relative ai termini di emissione fattura elettronica e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici.

Per le fatture elettroniche  è stato spiegato che l’emissione non rientra fra i provvedimenti sospesi, anche tenendo conto dei riflessi di natura commerciale, come la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi.

Lo stesso vale per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi elettronici, eccezion fatta per coloro che si avvalgono del non utilizzo del registratore elettronico sino al 30 giugno, inviando i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo.

Tra gli altri temi affrontati, l’Agenzia chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi, può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Pubblichiamo qui la versione completa della circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.