Temperature severe lavori all’aperto: rischio e gestione

Temperature severe lavori all’aperto: rischio e gestione

 

L’esposizione a temperature elevate rappresenta un rischio significativo per la salute dei lavoratori all’aperto. Come ogni anno, Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2024.0024204 del 20/06/2024 ha fornito le indicazioni per la gestione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali, rivolte anche alle attività lavorative a intensa attività fisica all’aperto. 

 

Secondo le più recenti previsioni, il trend delle emissioni in continua crescita e altri fattori potrebbero portare a fine secolo un riscaldamento della superficie terrestre di circa 4 gradi rispetto ai livelli attuali.

In Italia, si evidenzia un costante aumento delle temperature estive, con una sempre maggiore frequenza di condizioni estreme, come le ondate di calore. Per questa estate 2024, si prevede che le temperature saranno significativamente al di sopra della media, con punte che potrebbero superare i 40°C in molte regioni. Questo aumento delle temperature comporta un rischio elevato di stress da calore, soprattutto per i lavoratori all’aperto.

È fondamentale che Aziende, Lavoratori e Medici Competenti adottino misure preventive per ridurre al minimo i rischi associati al caldo estremo.

 

 

Indicazioni per le Aziende 

1. Valutazione del Rischio: il Datore di lavoro ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs 81/08, deve valutare il rischio legato ai fattori microclimatici, in particolare ai lavori all’aperto in condizioni di caldo severo.

2. Pianificazione degli Orari di Lavoro: Programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

3. Punti di Ristoro: Allestire aree ombreggiate e rifornite di acqua fresca per consentire ai lavoratori di riposarsi e idratarsi regolarmente.

4. Formazione: Fornire formazione specifica ai lavoratori sui rischi del caldo e sulle misure di prevenzione, inclusi i sintomi del colpo di calore e della disidratazione.

5. Equipaggiamento: Fornire abbigliamento adeguato, come cappelli a tesa larga, occhiali da sole e abiti leggeri e traspiranti.

 

Indicazioni per i Lavoratori 

1. Idratazione: Bere acqua regolarmente, anche se non si ha sete. Evitare bevande alcoliche e caffeina favorenti la disidratazione.

2. Pausa Regolare: Fare pause frequenti in aree ombreggiate per ridurre l’esposizione diretta al sole.

3. Segnalazione dei Sintomi: Riconoscere e segnalare immediatamente i sintomi di stress da calore, come vertigini, nausea, mal di testa, sudorazione eccessiva e crampi muscolari.

4. Abbigliamento Adeguato: Indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro per riflettere il calore.

 

Indicazioni per i Medici Competenti

1. Monitoraggio della Salute: Effettuare controlli periodici sulla salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni mediche preesistenti.

2. Consulenza: Fornire consulenza alle aziende su come implementare misure preventive efficaci e su come gestire eventuali emergenze legate al caldo.

3. Formazione e Informazione: Educare i lavoratori sui rischi del caldo e sulle misure di prevenzione, nonché sui primi soccorsi in caso di colpo di calore.

 

Solo attraverso la collaborazione e l’adozione di misure preventive adeguate è possibile garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le emergenze caldo.

 

SCARICA LA MINIGUIDA RISCHIO STRESS SETTORE EDILE

SCARICA LA LOCANDINA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

 

RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti

RENTRI in vigore dal 15 giugno 2023

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

 Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI è previsto che sia effettuata progressivamente con le seguenti tempistiche:

 a) dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché enti e imprese produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali che trasportano solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quando obbligati come produttori);

 b) dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, per enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (tra 10 e 50 dipendenti);

 c) dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13/02/2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero presente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

  

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione. 

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente. 

I nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Clicca qui per leggere il Decreto: DECRETO 04/04/2023 N. 59

Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI

Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Tale decreto, con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 3 ricorda che “la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.”

Decurtazioni, reintegro ed esoneri

Il comma 4 riporta che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  1. la morte: venti crediti;
  2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
  3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Il comma 5 inoltre riporta che  “Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.”

Reintegrazione dei dati

Il comma 7 riporta che “I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.

Portale nazionale del sommerso

Il comma 9 ricorda che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.

E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.

 

Documenti scaricabili: Decreto Legge 02 marzo 2024 n. 19

Link: Slide Luglio 2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

PRESENTAZIONE MUD scadenza 30 aprile 2024

PRESENTAZIONE MUD scadenza 30 aprile 2024

Si informa che entro il 30/04/2024 presso la Camera di Commercio dovrà essere presentato il MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per i rifiuti speciali prodotti nell’anno 2023.

La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente dai seguenti soggetti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi comprese le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Si informa altresì che Assopadana svolge il servizio di compilazione e presentazione del MUD

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio:

TEL. 0303533404

E-MAIL  info@assopadana.com

CONVEGNO GRATUITO: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO NEI CIMITERI

 

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LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO “CIMITERO”:

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEGLI ADDETTI AI LAVORI

L’obiettivo del convegno è l’individuazione di possibili azioni di miglioramento all’interno del luogo di lavoro quale è il cimitero e l’identificazione degli obblighi e responsabilità degli addetti ai lavori. Verrà approfondita la tematica sui rapporti tra ente pubblico (Comune) e imprese nel momento in cui vengono svolti i servizi funebri all’interno dei cimiteri sia dal punto di vista della contrattualistica sia per quanto riguarda il D.Lgs. 81/08.

27 settembre 2023  – dalle 15.00 – alle 18.00

Centro Fiera del Garda in Via Brescia 99 – Montichiari (BS)

Intervengono:

Saluti di benvenuto

Albino Maiolini – Presidente Asof

 

Dott.ssa Carzeri Claudia – Consigliere Regione Lombardia

L’inquadramento Regionale sul tema

Dott. Giuseppe Mongelli – Ispettorato territoriale del lavoro di Brescia

Rapporti di lavoro, procedure di certificazione degli appalti e sub appalti e le interferenze tra le aziende

 

Dott. Armando Gervasi – Tecnico della prevenzione Ambienti e Luoghi Lavoro TdPALL) – RSPP ASST Spedali Civili di Brescia

….e in caso di infortunio?…analisi dell’evento, soggetti coinvolti e responsabilità

 

Bresciani Mario – referente sindacale CISL Brescia

L’operatore necroforo e le mansioni previste dal CCNL

Dibattito e chiusura dei lavori

 Aperitivo

Modera l’incontro Dott.ssa Cristina Tedaldi – Presidente ACB – Associazione Comuni Bresciani

 

POSTI LIMITATI – INVIARE LE ISCRIZIONI ENTRO IL 22.09.2023

 

 

Diisocianati: corso di formazione obbligatoria entro il 24 agosto 2023

Da agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

Tale restrizione, ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

La formazione si sviluppa in 3 livelli:

  1. Formazione generale, per tutti gli usi industriali e professionali
  2. Formazione di livello inermedio, per i seguenti usi:
  • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata
  • applicazione con rullo
  • applicazione con pennello
  • applicazione per immersione o colata
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
  • pulitura e rifiuti
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
  1. Formazione di livello avanzato, per i seguenti usi:
  • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi)
  • applicazioni per fonderie
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

 

Assopadana propone la formazione in FAD (E-Learning) o in presenza su richiesta del cliente.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio formazione:

TEL. 0303533404

MAIL  formazione@assopadana.com

NOVITA’- CORSI E-LEARNING

Nuova modalità di erogazione dei corsi di formazione attraverso l’utilizzo della piattaforma E-Learning.

Questa innovativa modalità di apprendimento offre numerosi vantaggi:

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  2. Accesso da Qualsiasi Luogo: Con un semplice accesso a Internet, potete partecipare al corso da casa, dall’ufficio o da qualsiasi altro luogo che preferite.
  3. Contenuti Interattivi: Il nostro corso E-Learning è arricchito da contenuti interattivi, video didattici e quiz che rendono l’apprendimento coinvolgente ed efficace.
  4. Progresso Personale: Ogni partecipante avrà un account personale per monitorare il proprio progresso e completare il corso a un ritmo che si adatta alle proprie esigenze.
  5. Certificazione Riconosciuta: Alla fine del corso, riceverete una certificazione ufficiale che attesta la vostra partecipazione e il completamento con successo del programma.

I corsi attivabili sono i seguenti:

  • Formazione generale lavoratori 
  • Formazione lavoratori specifica rischio basso
  • Aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti/RSPP
  • Formazione iniziale e aggiornamento per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI
  • Formazione per trattamento dei dati ai sensi del GDPR per titolare ed autorizzati.
  • Formazione iniziale e aggiornamento per l’uso dei diisocianati
  • Formazione e aggiornamento igiene e sanità pubblica (HACCP)

Per Maggiori informazioni ed iscrizioni contattare l’ufficio Formazione.

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